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Il lavoratore che viene licenziato verbalmente deve essere riammesso in servizio e ha diritto al risarcimento del danno
Anche per i lavoratori marittimi vale il principio per cui è nullo il licenziamento che non abbia forma scritta, e ciò a prescindere da ogni cosiderazione sui motivi del licenziamento, con la conseguenza che ove il datore di lavoro non rispetti il requisito di forma posto a garanzia del lavoratore, il rapporto di lavoro si intenderà mai risolto e quindi il marittimo avrà diritto ad essere riammesso in servizio e a percepire, per il periodo in cui non ha suo malgrado lavorato, il risarcimento del danno, pari alle mancate retribuzioni (in caso non abbia ricominciato a lavorare presso un’altro datore di lavoro) o pari alla differenze tra quanto percepiva presso il primo datore di lavoro e quanto percepisce presso il secondo nel caso abbia nel frattempo iniziato un nuovo lavoro.
Sulla base di questo importante principio, l’Avv. Francesco Vaccaro e l’Avv. Renato Piero Biasci , convenzionati con il SDM Sindacato dei Marittimi, hanno concluso in soli tre mesi dal licenziamento di un marittimo, una transazione contro una importante Compagnia, ex datrice di lavoro del marittimo, facendo ottenere al lavoratore un cospiquo risarcimento.
Qualora vi troviate dunque coinvolti in un caso di licenziamento verbale, purtroppo assai frequente per i lavoratori marittimi, non disperate, ma rivolgetevi subito al nostro ufficio legale per far valere i vostri diritti.